Riconoscimento dell’equivalenza dei titoli conseguiti ai sensi del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell’Area Sanitaria afferenti alle Professioni Sanitarie. 

 

Presso ogni Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano a partire dal 14 luglio 2023 possono essere presentate le domande per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari abilitanti alle Professioni Sanitarie di cui alla L. 251/2000, ai sensi del DPCM 26 luglio 2011, secondo un calendario temporale riferito alle specifiche Professione Sanitaria d’interesse.

Nello specifico, per ogni Area delle Professioni Sanitarie sono previsti due distinti cicli temporali ed i relativi termini riportati nello schema sottostante. Chi non presenta la domanda entro le date previste del primo ciclo può presentare domanda entro le date previste per il secondo ciclo. Come indicato nell'Avviso unico chi non presenta domanda neppure entro le date previste per il secondo ciclo, può comunque produrla e sarà presa in esame nel semestre successivo dal loro arrivo.

 Si invita pertanto a porre attenzione alle date indicate per la presentazione delle istanze in relazione alla Professione Sanitaria per la quale si chiede il riconoscimento dell'equivalenza.

 

PROFESSIONI SANITARIE PER CUI SI CHIEDE L’EQUIVALENZA DEL TITOLO POSSEDUTO

1° CICLO

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

2° CICLO

    TERMINI PER LA

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

AREA PROFESSIONI TECNICO SANITARIE

 

 

  • Tecnico Audiometrista (DM n. 667/94)
  • Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (DM n. 745/94)
  • Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (DM n. 746/94)
  • Tecnico di Neurofisiopatologia (DM n. 183/95)
    • Tecnico Ortopedico (DM n. 665/94)
    • Tecnico Audioprotesista (DM n. 668/94)
    • Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare (DM n. 316/98)
    • Igienista Dentale (DM n. 137/99)
  • Dietista  (DM n. 744/94)

Dal 14 luglio 2023

all’11 settembre 2023

 

Dal 15 gennaio 2024 

al 14 marzo 2024

 

AREA PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE

 

 

  •  Podologo (DM n. 666/94)
  •  Fisioterapista (DM n. 741/94)
  •  Logopedista (DM n. 742/94)
  • Ortottista – Assistente di Oftalmologia (DM n. 743/94)
  • Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (DM n. 56/97)
  • Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (DM n. 182/01)
  • Terapista Occupazionale (DM n. 136/97)
  •  Educatore Professionale socio sanitario (DM n. 520/98)

Dal 12 settembre 2023

al 10 novembre 2023

 

Dal 18 marzo 2024

al 16 maggio 2024

 

AREA PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE

AREA PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE

 

 

  •  Infermiere (DM n. 739/94)
  • Ostetrica/o (DM n. 740/94)
  • Infermiere Pediatrico (DM n. 70/97)

Dal 13 novembre 2023

all’11 gennaio 2024

Dal 20 maggio 2024

al 18 luglio 2024

  • Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (DM n. 58/97)
  • Assistente Sanitario (DM n. 69/97)

La domanda per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari deve essere prodotta esclusivamente alla Regione/Provincia autonoma ove è stato formalmente autorizzato il corso e nel cui ambito territoriale ha trovato svolgimento il corso stesso.

Il riconoscimento dell’equivalenza alle odierne lauree riguarda esclusivamente quei titoli del pregresso ordinamento afferenti ai profili professionali sopra riportati e che non siano già stati dichiarati equipollenti al titolo universitario dalla normativa vigente (si rimanda alla sezione Riferimenti normativi equipollenza titoli sotto riportata)

Il titolo di cui si chiede il riconoscimento deve essere stato conseguito entro il 17 marzo 1999 e il corso di formazione deve essere iniziato entro il 31 dicembre 1995.

ATTENZIONE: mentre il riconoscimento dell’EQUIPOLLENZA di un titolo ad un altro è sancito da una norma nazionale o regionale, il riconoscimento dell’EQUIVALENZA di un titolo ad un altro titolo è subordinato ad una procedura di valutazione del singolo caso concreto, si realizza in presenza di determinati requisiti, ed avviene su istanza dell'interessato.

Si evidenzia che ogni Regione ha unicamente il compito di effettuare l’istruttoria delle istanze pervenute e ogni valutazione - anche relativa al punteggio - viene effettuata dalla CONFERENZA DI SERVIZI indetta dal Ministero della Salute.

Il decreto di riconoscimento dell’equivalenza è rilasciato dal Ministero della Salute.

L’AVVISO UNICO approvato dalla Regione del Veneto con decreto n.  del   pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. del   contiene tutte le indicazioni necessarie per la presentazione dell’istanza che avviene unicamente mediante apposita piattaforma.

 

Scarica l’AVVISO UNICO

Scarica la GUIDA per la compilazione della domanda on line

Scarica il DPCM 26 luglio 2011

 

Accesso alla piattaforma informatica

Per accedere alla piattaforma on line è necessario entrare nella sezione dedicata al Riconoscimento Equivalenza del portale concorsi della Regione Veneto.

Si raccomanda l’utilizzo del browser Chrome o Mozilla Firefox.

 

  • Collegati quindi cliccando sul seguente link diretto:

https://concorsi.sigmapaghe.com/wconc009.pgm?task=setCook&smurfid=&Azien1=281&Regio1=5

  • Registrati e procedi con l’ “attivazione utente” cliccando su “LOGIN”;
  • compila la sezione “LOGIN CON CODICE FISCALE” (ATTENZIONE: non effettuare il login con ente/matricola);
  • scarica e leggi attentamente i documenti in formato PDF presenti nella prima schermata che contengono:
  • l’Avviso Pubblico con gli Allegati e l’Appendice,
  • la Guida per la registrazione e la compilazione della domanda on line.

 

Compilazione della domanda

La domanda di riconoscimento dell’equivalenza deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio on-line https://concorsi.sigmapaghe.com/wconc009.pgm?task=setCook&smurfid=&Azien1=281&Regio1=5 compilando le diverse maschere in ogni parte corredandole di tutti gli allegati richiesti.

 

La domanda di riconoscimento dell’equivalenza dovrà essere presentata secondo la calendarizzazione dei termini previsti dall’articolo 1 dell’Avviso pubblico unico, come da tabella sopra riportata, con riferimento alla specifica Professione Sanitaria d’interesse.

 

Le domande inoltrate secondo termini diversi da quelli previsti all’articolo 1 del presente Avviso pubblico unico verranno trattate come segue:

  1. le istanze presentate secondo termini diversi da quelli previsti per ogni singola Professione Sanitaria nel 1° ciclo saranno esaminate successivamente secondo i termini indicati per il 2° ciclo in corrispondenza della specifica Professione Sanitaria;
  2. le istanze presentate secondo termini diversi da quelli previsti per il 2° ciclo saranno esaminate nel semestre successivo alla data di presentazione.

 

La data di presentazione della domanda di riconoscimento dell’equivalenza è certificata dal sistema informatico e verrà inviata via mail  (all’indirizzo indicato in sede di registrazione) a conclusione della procedura.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione Chrome o Firefox che supporti ed abbia abilitati Javascript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.

 

Documenti da allegare

Per la formulazione della domanda è necessario predisporre i seguenti documenti in formato PDF da caricare on-line:

  • - titolo di studio di cui si chiede il riconoscimento dell’equivalenza (allegare copia nella sezione Allegato A);
  • - programma del corso (allegare copia nella sezione Allegato B nel caso sia stato conseguito presso ente formativo privato);
  • - eventuali dichiarazioni/attestazioni riguardanti l’esperienza lavorativa:
    - dichiarazione esperienza lavorativa subordinata c/o ente pubblico;
    - attestazione lavoro subordinato privato (caricare documento nella sezione Allegato C1)
    - attestazione lavoro autonomo (caricare documento nella sezione Allegato D)
  • - documento di identità in corso di validità;
  • - marca da bollo da euro 16,00.

Al termine dell’immissione di tutti i dati e i documenti richiesti sarà generato il riepilogo delle informazioni inserite, che dovrà essere stampato e sottoscritto con firma autografa. In un’apposita sezione (allegato E) dovrà essere apposta la marca da bollo da € 16,00. Suddetta documentazione opportunamente sottoscritta  e completa di marca da bollo dovrà essere scansionata e allegata per l’acquisizione nella piattaforma.

E’ possibile presentare più domande: in questo caso si dovranno presentare più domande in relazione alla singola figura professionale per la quale si chiede il riconoscimento dell’equivalenza.

 

Assistenza per la compilazione della domanda

Assistenza alla compilazione della domanda potrà essere richiesta tramite mail, che dovrà essere inviata al seguente account: equivalenzatitoli.sanita@regione.veneto.it

Potrà essere fornita risposta entro 4 giorni dalla ricezione della richiesta, attenzione quindi alla data di termine per la compilazione e presentazione della domanda on line.

Per la presentazione della domanda possono essere chieste informazioni via telefono o tramite posta elettronica anche agli sportelli URP provinciali della Regione del Veneto:

  • - link sito web: Belluno
    mail:
    infobl@regione.veneto.it
    tel. 0437-94.62.62
  • - link sito web: Padova
    mail: infopd@regione.veneto.it
    tel. 049-87.78.163
  • - link sito web: Rovigo
    mail: inforo@regione.veneto.it
    tel. 0425-39.74.22
  • - link sito web: Treviso
    mail: infotv@regione.veneto.it
    tel. 0422-65.75.75
  • - link sito web: Verona
    mail: infovr@regione.veneto.it
    tel. 045-867.66.36
  • - link sito web: Vicenza
    mail: infovi@regione.veneto.it
    tel. 0444-337.985

Per la provincia di Venezia ci si può rivolgere ad uno degli sportelli sopra indicati.

Percorso di compensazione formativa

Qualora il titolo e l’esperienza lavorativa non consentano di raggiungere il punteggio previsto per il riconoscimento dell’equivalenza, la Conferenza di Servizi ed il Ministero della Salute potranno disporre l’effettuazione di un percorso di compensazione formativa universitario secondo quanto previsto dal decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca n. 1013 del 19 marzo 2014 ( DM n. 1013 del 19 marzo 2014).

Riferimenti normativi equipollenza titoli:

 

PROFESSIONE SANITARIA

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

EQUIPOLLENZA TITOLI

TECNICO SANITARIE

 

Area Tecnico - diagnostica

 

TECNICO AUDIOMETRISTA

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000

TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 190 del 16.08.2000

TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

Area Tecnico – assistenziale

 

TECNICO ORTOPEDICO

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000

TECNICO AUDIOPROTESISTA

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE VASCOLARE

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 189 del 14.08.2000

IGIENISTA DENTALE

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

DIETISTA

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

RIABILITATIVE

RIFERIMENTI NORMATIVI

EQUIPOLLENZA TITOLI

 

PODOLOGO

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

FISIOTERAPISTA

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 190 del 16.08.2000

LOGOPEDISTA

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

ORTOTTISTA-ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000

TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 190 del 16.08.2000

TERAPISTA OCCUPAZIONALE

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 189 del 14.08.2000

EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

D.M. 22 giugno 2016 – G.U. n. 196 del 23.8.2016

D.M. 29 marzo 2001 n. 182 – G.U. n. 115 del 19.5.2001

Legge n. 145 del 30/12/2018, comma 539

(G.U.  n. 302 - S.O. n. 62 del 31.12.2018)

Legge n.160 del 27/12/2019, art. 1, comma 465

(G.U. n. 304 - S.O. n. 45 del 30.12.2019)

INFERMIERISTICA E OSTETRICA/O

 

INFERMIERE

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000

OSTETRICA/O

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

INFERMIERE PEDIATRICO

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

TECNICO DELLA PREVENZIONE

 

TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

D.M. 27-7-2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000

integrato dal  D.M. 3-11-2011 (G.U. n. 277 del 28/11/2011)

ASSISTENTE SANITARIO

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

 

Che cos’è il riconoscimento dell’equivalenza?
È un procedimento attraverso il quale un titolo del pregresso ordinamento può essere riconosciuto  equivalente alle odierne lauree, ai fini dell’esercizio professionale, sia subordinato che autonomo.

Quali sono gli effetti e le finalità del riconoscimento dell’equivalenza?
Il riconoscimento dell’equivalenza è effettuato ai soli fini dell’esercizio professionale, sia subordinato che autonomo; non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto automatico sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro già instaurati al momento del riconoscimento, nonché sul relativo trattamento economico.

Come si avvia la procedura di riconoscimento dell'equivalenza?
La procedura per il riconoscimento dell’equivalenza si avvia su istanza dell’interessato.

Quali sono i titoli ammissibili alla procedura di valutazione di riconoscimento dell’equivalenza?
I titoli che possono essere ammessi alla valutazione, ai fini del riconoscimento dell’equivalenza, devono essere stati conseguiti entro il 17 marzo 1999 e  non devono essere già stati dichiarati equipollenti al titolo universitario dalla normativa vigente.  

A chi va presentata l’istanza di riconoscimento dell’equivalenza?
La domanda di riconoscimento dell'equivalenza  deve essere inoltrata alla Regione o Provincia autonoma che ha formalmente autorizzato e svolto sul proprio territorio il corso, al termine del quale è stato conseguito il titolo di cui si chiede la valutazione ai fini dell'equivalenza.

Che differenza c’è tra equivalenza ed equipollenza di un titolo?
Mentre il riconoscimento dell’EQUIPOLLENZA di un titolo ad un altro è sancito da una norma nazionale o regionale, il riconoscimento dell’EQUIVALENZA di un titolo ad un altro titolo è subordinato ad una procedura di valutazione del singolo caso concreto, si realizza in presenza di determinati requisiti, ed avviene su istanza dell'interessato.

Come avviene la valutazione dell’istanza?
Ogni Regione ha unicamente il compito di effettuare l’istruttoria delle istanze pervenute.
Ogni valutazione - anche relativa al punteggio - viene effettuata dalla CONFERENZA DI SERVIZI indetta dal Ministero della Salute.

Quando può essere disposto un percorso di “compensazione formativa”?
Qualora il titolo e l’esperienza lavorativa non consentano di raggiungere il punteggio previsto per il riconoscimento dell’equivalenza, la Conferenza di Servizi ed il Ministero della Salute potranno disporre l’effettuazione di un percorso di compensazione formativa universitario secondo quanto previsto dal decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca n. 1013 del 19 marzo 2014 (Scarica il DM n. 1013 del 19 marzo 2014).

Chi rilascia il decreto finale?
Il decreto di riconoscimento dell’equivalenza è rilasciato dal Ministero della Salute.



Data ultimo aggiornamento: 13 luglio 2023