Modalità di versamento

Il versamento dell'IRAP avviene attraverso autotassazione, determinando l'imposta anteriormente al verificarsi del presupposto impositivo, e procedendo al conguaglio dell'importo versato con quanto effettivamente dovuto a seguito della determinazione dell'imposta.

Il criterio dell'autotassazione è basato sul sistema degli acconti e del saldo. L'imposta dovuta alla regione in base alla dichiarazione č versata dal soggetto passivo con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

Gli organi e le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non commerciali, invece, in deroga alle disposizioni del comma 2, art. 30 del D.Lgs. n. 446/1997, non versano l'IRAP a saldo ed in acconto secondo le modalità previste per le imposte sui redditi , ma mensilmente (entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'erogazione e delle retribuzioni e degli altri compensi che costituiscono la base imponibile) salvo conguaglio finale secondo le modalità previste da DM 2 novembre 1998, n. 421 del Ministero delle Finanze (pubblicato nella G.U. n. 286 del 7 dicembre 1998).

La dichiarazione deve essere redatta esclusivamente su modelli predisposti annualmente dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato.

Le informazioni e gli eventuali allegati contenuti nella presente pagina non assumono carattere di documentazione ufficiale. Per maggiori informazioni di dettaglio, relative al tributo, si rinvia, pertanto, al sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.



Data ultimo aggiornamento: 01 aprile 2014