Modalità di versamentoIl versamento dell'IRAP avviene attraverso autotassazione, determinando l'imposta anteriormente al verificarsi del presupposto impositivo, e procedendo al conguaglio dell'importo versato con quanto effettivamente dovuto a seguito della determinazione dell'imposta. Il criterio dell'autotassazione è basato sul sistema degli acconti e del saldo. L'imposta dovuta alla regione in base alla dichiarazione č versata dal soggetto passivo con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi. Gli organi e le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non commerciali, invece, in deroga alle disposizioni del comma 2, art. 30 del D.Lgs. n. 446/1997, non versano l'IRAP a saldo ed in acconto secondo le modalità previste per le imposte sui redditi , ma mensilmente (entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'erogazione e delle retribuzioni e degli altri compensi che costituiscono la base imponibile) salvo conguaglio finale secondo le modalità previste da DM 2 novembre 1998, n. 421 del Ministero delle Finanze (pubblicato nella G.U. n. 286 del 7 dicembre 1998). La dichiarazione deve essere redatta esclusivamente su modelli predisposti annualmente dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato. Le informazioni e gli eventuali allegati contenuti nella presente pagina non assumono carattere di documentazione ufficiale. Per maggiori informazioni di dettaglio, relative al tributo, si rinvia, pertanto, al sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate. |
Data ultimo aggiornamento: 01 aprile 2014