Viabilità silvo-pastorale

Normativa

Territori soggetti alla disciplina della viabilità silvo pastorale

  • territori soggetti a vincolo idrogeologico (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267)
  • territori soggetti al vincolo di tutela ambientale

Le strade silvo pastorali - definizione

Sono considerate strade silvopastorali le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive.
Sono assimilate alle strade silvopastorali:

  • le piste forestali
  • le piste di esbosco
  • i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria
  • i sentieri e le mulattiere
  • i tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di risalita
  • i prati, i pratipascoli e i boschi.

Le strade adibite al pubblico transito e le strade a servizio delle abitazioni sono escluse dall'applicazione della LR 14/92.

Come vengono individuate

La viabilità silvo pastorale e' individuata dalle Comunità montane e dalle Province (nei territori dove non sono presenti le Comunità montane) in appositi elenchi.

Disciplina della circolazione

Nelle strade silvo pastorali è vietata la circolazione dei veicoli a motore, comprese le motoslitte, a esclusione dei seguenti mezzi, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale competente:

  • mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali,
  • mezzi di vigilanza e antincendio,
  • mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada (limitatamente al tratto piů breve necessario a raggiungere tali immobili),
  • mezzi di assistenza sanitaria e veterinaria,
  • mezzi di chi debba transitare per motivi professionali.

I divieti di circolazione non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1979.

Circolazione dei velocipedi e delle motoslitte

I velocipedi possono circolare sulle strade silvopastorali e sulle aree assimilate ad eccezione:

  • dei prati
  • dei pratipascoli
  • dei boschi
  • dei tracciati delle piste da sci
  • degli impianti di risalita
  • dei sentieri alpini come definiti all'art. 48 bis della L.R. 11/2013

Le motoslitte possono circolare anche in percorsi specifici individuati dalle comunità montane competenti per territorio. Tali percorsi devono essere appositamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti all'utilizzo delle motoslitte nel rispetto dell'ambiente. I possessori di motoslitte transitano in questi percorsi previa specifica autorizzazione rilasciata dal comune, sentite le rispettive Regole territoriali.

L'autorizzazione alla circolazione

L'autorizzazione a circolare nelle strade silvo pastorali consiste in un contrassegno rilasciato dal comune competente riportante gli estremi di identificazione del veicolo (D.G.R. 341/12)

Segnaletica

Il divieto di circolazione nelle strade silvopastorali č reso noto al pubblico mediante l'apposizione di un segnale stradale di divieto di transito riportante gli estremi della legge regionale, che puň essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale ente gestore.

Attività ricreative

Le manifestazioni sportive a carattere temporaneo devono essere autorizzate dalle Amministrazioni comunali previo parere favorevole dei Servizi forestali regionali competenti per territorio.

Sanzioni amministrative

  • da euro 100 a euro 1000 per la circolazione nelle strade silvo pastorali senza autorizzazione
  • da euro 100 a euro 500 per il danneggiamento o l'asportazione delle tabelle.


Data ultimo aggiornamento: 28 novembre 2023