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Energia da fonti rinnovabili

La definizione di fonte rinnovabile è contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. n. 387 del 2003. E’ rinnovabile la fonte energetica eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica. Sono altresì considerate fonti rinnovabili le biomasse, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione ed il biogas.
 

La disciplina autorizzativa degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è contenuta nell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 e s. m. i..
Ai fini dell’autorizzazione degli impianti l’Amministrazione competente è individuata in base alla fonte rinnovabile utilizzata ed alla potenza dell’impianto.

Le istanze di autorizzazione devono essere trasmesse alle Amministrazioni competenti, come di seguito specificato, in base alla tipologia di fonte:

 


Si segnala che:

  • con D.G.R.V. n. 253 del 22 febbraio 2012 è stata definita la disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ed alla approvazione di uno schema di cauzione tipo.
  • con D.G.R.V. n. 615 dell’8 maggio 2018 sono state approvate le procedure di dettaglio per la rimessa in pristino dei luoghi.
  • con Decreto del Dirigente della Segreteria Regionale per l'Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013 sono state approvate le indicazioni operative per la redazione dei Piani di ripristino e per i Piani di reinserimento e recupero ambientale al termine della vita degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
     

Impianti autorizzati:

Impianti biogas e biomassa [file .pdf 55 kB]
Impianti eolici [file .pdf 25 kB]
Impianti fotovoltaici [file .pdf 42 kB]
Impianti idroelettrici [file .pdf 37 kB]



Data ultimo aggiornamento: 20 giugno 2022