Credito
La Regione fa ricorso al mercato creditizio per il finanziamento delle spese di investimento. La legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha previsto la sostituzione dell'articolo 119 della Costituzione stabilendo che gli enti locali e le regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento: dando dignità e rango di legge costituzionale ad un precetto da tempo presente nella normativa ordinaria, si è impedito che il divieto venisse, in tutto o in parte, rimosso da leggi ordinarie.
L'attività relativa al credito si esplica nelle operazioni di:
- acquisizione di risorse sul mercato: credito ordinario, finanza innovativa
- gestione del rimborso del debito
- gestione attiva del debito e monitoraggio dei mercati finanziari
- gestione della procedura per l'acquisizione del rating della Regione
- gestione delle garanzie fidejussorie fornite dalla Regione
- esercizio delle funzioni costituzionali in materia di credito e banche regionali
Data ultimo aggiornamento: 17 aprile 2013