La professione di installatore di impianti
Rientrano nella disciplina delle imprese di installazione degli impianti posti al servizio degli edifici, di cui al D.M. n. 37 del 22/01/2008, tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività, nell’ambito di tutte le tipologie di edifici o relative pertinenze indipendentemente dalla destinazione d’uso, così definite all'art. 1:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché di impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
Sono esclusi gli impianti soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, e l'attività di manutenzione ordinaria.
In ogni impresa deve essere designato un responsabile tecnico, che può essere il titolare dell'impresa, un socio prestatore d'opera, un familiare o un soggetto in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti e che con l'impresa abbia un rapporto di immedesimazione. Non è consentita la nomina di un consulente esterno.
Qualifica Professionale
Il D.M. del 22/01/2008, n. 37, art. 4 prevede l’acquisizione dei requisiti tecnico-professionali attraverso uno dei seguenti percorsi formativi:
Il responsabile tecnico, può svolgere tale funzione per una sola impresa e tale qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa, imprenditoriale e professionale.
Per iniziare l'attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione straordinaria di impianti all'interno degli edifici (ad uso civile e non civile), nella forma di impresa artigiana, è necessario presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in forma telematica mediante la procedura ComUnica Starweb, la quale verrà elaborata dagli uffici del SUAP territorialmente competenti a seconda di dove verrà svolta l'attività.
Si consiglia di consultare le disposizioni di legge nella sezione Normativa.
Data ultimo aggiornamento: 12 ottobre 2020