Imprese di pulizia

La Legge 82/1994 definisce "impresa di pulizia" coloro che in forma di impresa svolgono l'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

Chi intende registrare un'impresa artigiana di pulizia deve presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in forma telematica mediante la procedura ComUnica Starweb, dichiarando di possedere i requisiti:

  • • capacità economica e finanziaria;
  • • capacità tecnica e organizzativa;
  • • onorabilità (di cui all'art.2, della L. 82/1994);

In base a quanto disposto dal Decreto Ministeriale n.274/1997, art. 2, comma 1 i requisiti di capacità economico-finanziaria si intendono posseduti al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • • iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;
  • • assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;
  • • esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.

In virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del D.M. n. 274/1997 il requisito di capacità tecnico e organizzativa si intende posseduto con la presenza di un responsabile tecnico in possesso di uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

  • • assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno due anni per le attività di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa; 
  • • attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
  • • diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;
  • • diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività;

Il responsabile tecnico non può essere un consulente o un professionista esterno.

In base al D.L. 7/2007, art. 10, comma 3 le sole imprese di pulizia e di disinfezione non sono subordinate al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art.3, comma 2 del D.M. n.274/1997, quest'ultimi continuano ad essere richiesti per l'esercizio delle altre tipologie di imprese di pulizie.
Le imprese possono ottenere l'abilitazione per una o più tipologie di pulizia in base all'attività esercitata.



Data ultimo aggiornamento: 12 ottobre 2020