COLLETTAMENTO FOGNARIO E DEPURAZIONE IN REGIONE

Con la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985Norme per la tutela dell’ambiente”, tutt’ora vigente, la Regione del Veneto disciplinava, tra l’altro, lo “scarico, diretto o indiretto, di reflui di qualsiasi tipo, pubblici o privati, in tutte le acque superficiali, interne o marine, pubbliche o private, nonché in fognature, sul suolo o nel sottosuolo”, provvedendo a definire le competenze della Regione stessa e delle Amministrazioni Provinciali e Regionali.   

Successivamente nel 1989 la Regione del Veneto approvava il P.R.R.A. (Piano Regionale di Risanamento delle Acque) con cui regolamentava la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane individuando, inoltre, gli schemi fognario-depurativi: collettori fognari principali, depuratori e loro potenzialità, limiti allo scarico e corpi idrici recettori.

Sulla scorta degli schemi definiti dalla pianificazione regionale i soggetti gestori del Servizio idrico Integrato e, successivamente a partire dall’entrata in vigore della Legge Regionale n. 5 del  27 marzo 1998 , sostituita dalla n. 17 del 27 aprile 2012 , gli EGATO (Enti di Gestione degli Ambiti Ottimali)  avviavano o proseguivano nell’ esecuzione delle reti principali di raccolta delle acque reflue e nel potenziamento o nuova realizzazione degli impianti di depurazione.

Con la Direttiva 91/271/CEE la Comunità Europea fissava le misure necessarie a livello comunitario per quanto riguarda il trattamento delle acque reflue urbane.

Tra le misure individuate particolare rilievo assumono:
 • l’obbligo di collettamento alla rete fognaria (art. 3 della Direttiva);
 • l’obbligo di trattamento delle acque reflue (art. 4 della Direttiva);
 • limiti maggiormente restrittivi per i parametri azoto totale e fosforo totale agli scarichi dei depuratori delle acque reflue urbane che recapitano in aree sensibili (art. 5 della Direttiva).

La Direttiva Comunitaria, recepita dal D.Lgs. 152/99, successivamente abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/2006, così detto “Testo Unico Ambientale”, declina gli obblighi ed i limiti allo scarico più o meno stringenti in relazione alla dimensione dell’agglomerato definito dalla Direttiva stessa come l’ “area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale”.

Per dar piena attuazione a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie la Regione del Veneto con Delibera della Giunta Regionale (DGR) n. 3856 del 15/12/2009  provvedeva ad una prima individuazione degli agglomerati regionali sulla base delle linee guida europee del 2007 “Termini e definizioni della Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE)” - Bruxelles, 16 gennaio 2007. 

Successivamente nel 2011 gli uffici competenti, sulla scorta delle mutate condizioni socioeconomiche, tecnologiche e territoriali nel frattempo intervenute e delle osservazioni e proposte formulate dai soggetti territorialmente competenti. avviavano la procedura per una parziale revisione ed aggiornamento di quanto in precedenza individuato. Tenuto conto delle proposte di modifica ritenute accoglibili gli uffici regionali, in stretta collaborazione con ARPAV, con gli EGATO e con i gestori del Servizio idrico Integrato, provvedevano a ridefinire i confini degli agglomerati regionali e ad associare a ciascun agglomerato il carico generato in abitanti equivalenti (con abitante equivalente – AE – si intende il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni - BOD5 - pari a 60 grammi al giorno). 

Con DGR n. 1955 del 23/12/2015,  la Giunta regionale approvava la nuova configurazione degli agglomerati ed i relativi nuovi carichi agli stessi associati.

Gli agglomerati regionali individuati con la succitata DGR sono complessivamente 713 di cui:
 • 505 con carico generato inferiore o pari a 2.000 AE; 
 • 121 con carico generato compreso tra 2.000 AE e 10.000 A.E.;  
 •  87 con carico generato superiore a 10.000 A.E.

A servizio degli agglomerati regionali operano attualmente 1102 impianti di depurazione di cui:
 • 856 di potenzialità inferiore a 2.000 AE, per una potenzialità complessivamente pari a 301.863 AE;
 • 138 di potenzialità maggiore o pari 2.000 AE ed inferiore 10.000 AE, per una potenzialità complessivamente pari a 613.685 AE;
 • 108 di potenzialità maggiore o pari a 10.000 AE, per una potenzialità complessivamente pari a 7.737.718 AE. 

Da evidenziare che gli impianti di depurazione con capacità di trattamento superiore o uguale a 10.000 AE pur rappresentando numericamente meno del 10 % del totale coprono quasi il 90 % del fabbisogno depurativo regionale. 

La percentuale di collettamento alla rete fognaria su scala regionale per gli agglomerati con carico generato superiore a 2.000 A.E. è pari al 92%, mentre la restante quota parte delle utenze tratta i reflui presso sistemi di trattamento individuale a servizio dei singoli immobili.



Data ultimo aggiornamento: 08 gennaio 2024