LA COMMISSIONE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

Cenni storici e competenze

 

L’alluvione che investì il Veneto nel 1966 provocò una situazione di emergenza e di pericolo che interessò anche la città di Venezia.

Palazzo Ducale durante l'alluvione del 1966L’innalzamento del livello della marea fino a raggiungere la quota di 194 cm sopra il livello medio del mare e l’abbattimento di parte delle storiche difese della laguna verso il mare (i “murazzi”) furono un evento straordinario di estrema gravità. Tale evento, unitamente alla particolarità morfologica della laguna di Venezia e alla necessità di garantire la massima tutela per la città storica, ha creato le premesse per l’adozione della prima legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Promulgata il 16 aprile 1973, la Legge n. 171 “Interventi per la salvaguardia di Venezia” dichiarava la salvaguardia di Venezia problema di preminente interesse nazionale e istituiva un nuovo organismo a presidio della stessa: la “Commissione per la salvaguardia di Venezia”.
A tale Commissione (costituita oggi da ventidue membri effettivi rappresentanti dei vari soggetti istituzionali competenti a vario titolo sulla città di Venezia e sulla laguna e da altrettanti supplenti) la Legge Speciale ha assegnato il compito di esprimere pareri e prescrizioni con carattere obbligatorio e vincolante sugli interventi edilizi e di trasformazione del territorio ricadenti all’interno della conterminazione lagunare (titolo II, artt. 5 e 6) ossia dell’ambito territoriale compreso nel perimetro aggiornato di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 1990 e dei centri storici di Chioggia e Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant’Erasmo, compresi i progetti delle opere dello Stato (art. 6, c. 5 bis, come modificato dall’art. 1-bis, c.4, L. n. 206/95). La Legge ha disposto, inoltre, che il parere rilasciato dalla Commissione su detti interventi, entro il termine di novanta giorni, sostituisca ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, richiesti in materia dalle leggi vigenti e sia preordinato all’accertamento della compatibilità dei progetti con le finalità indicate dall'art. 1 della Legge Speciale e con gli indirizzi fissati dal Governo.

Piazza San Marco durante l'alluvione del 1966I compiti assegnati alla Commissione, che saranno svolti fino all'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale di ciascun comune ricompreso nella conterminazione lagunare adeguato alle direttive del Piano Comprensoriale (art. 5, c. 7), che oggi deve intendersi sostituito da il Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana (PALAV) integrato dal Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia (Piano Direttore 2000), comprendono anche il rilascio del parere sui progetti degli strumenti urbanistici di detti comuni. La L.R. 27.02.1990, n. 17 ha previsto infatti all’art. 3, c. 4, che ai fini dell’attuazione dell’art. 2, primo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, il piano per la prevenzione e il risanamento delle acque integra il Piano di area della Laguna e dell’Area Veneziana per gli aspetti connessi con il disinquinamento.

Carta idrografica della laguna veneta
Per lo svolgimento delle sua attività la legge speciale ha previsto che la Commissione si avvalga del personale e degli uffici messi a disposizione dalla Regione del Veneto.

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Data ultimo aggiornamento: 06 febbraio 2018