Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero

A) Riconoscimento ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici - Legge 10 luglio 1960, n. 735)
B) Riconoscimento ai fini dell’accesso alle convenzioni con le aziende sanitarie per l’assistenza generica, specialistica e pediatrica - Art. 13 DPR 31 luglio 1980, n. 618 - DM 1 settembre, n. 430

A) Riconoscimento ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici
Gli operatori sanitari, cittadini italiani e comunitari residenti nella Regione del Veneto, che abbiano prestato o prestino attività sanitaria in Paesi esteri presso strutture sanitarie pubbliche, istituzioni di interesse pubblico o istituzioni private senza scopo di lucro, oppure presso organismi internazionali, possono presentare una richiesta finalizzata ad ottenere il riconoscimento di tale attività, ai sensi della L. 10 luglio 1960, n. 735.
La ratio di tale legge 735/1960, nella valutazione dell’attività svolta all’estero, consiste nell’attribuire agli interessati un trattamento paritario nei confronti dei dipendenti sanitari che prestano servizio in Italia, tenendo conto della normativa in materia di stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale e dei relativi requisiti di accesso.

Il riconoscimento si sostanzia nell’emanazione di un decreto regionale che attesta l’equiparazione del servizio prestato all'estero a quello prestato nel territorio nazionale dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. Il decreto di riconoscimento costituisce un titolo da presentare ai concorsi indetti dalle Aziende ULSS, Ospedaliere ed altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale affinché tale servizio venga valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo prestato nel territorio nazionale.

Continuità lavorativa
Il personale delle aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche che intende far valere il servizio svolto all’estero nei confronti dell’azienda sanitaria presso cui è dipendente, per dimostrare la continuità lavorativa ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali (si veda l’art. 5 del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, modificato dalla legge di conversione 6/6/2008, n. 101 e, successivamente, dall’art. 44, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98) deve presentare domanda di riconoscimento del servizio svolto all’estero, se tale attività ha avuto luogo presso uno Stato membro dell’Unione Europea, ai sensi della L. 10 luglio 1960, n. 735.

Cooperazione internazionale per lo sviluppo
Ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 10-12-1997 n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”, ed ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 27-3-2001 n. 220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”, il servizio prestato all'estero nell’ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo (L. 49/1987 e L. 125/2014), equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, qualora venga riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

L'attività sanitaria svolta all'estero da un dipendente pubblico prestata in base a quanto previsto dalla L. 125/2014 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo” , è riconosciuta ad ogni effetto giuridico equivalente per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera e per il trattamento di quiescenza e previdenza in rapporto alle contribuzioni versate (art. 28), pertanto non deve essere richiesto il riconoscimento del servizio sanitario svolto all'estero ai sensi della L. 735/1960

Ulteriori informazioni per la presentazione della domanda di riconoscimento ai sensi della L. 735/1960 sono riportate nella "Guida alla presentazione della documentazione".
La domanda deve essere presentata secondo i fac-simile.

- GUIDA alla presentazione della documentazione (PDF - 223 KB)
- Fac-simile domanda operatori afferenti alle professioni sanitarie ex L. 251/2000 (doc - 50 KB) 
- Fac-simile domanda per le rimanenti professioni sanitarie (doc - 50KB)
- Legge 10 luglio 1960 n. 735


Per informazioni: risorseumanessr@regione.veneto.it 

NOTA BENE

I cittadini italiani e comunitari non residenti nel territorio italiano (e quindi residenti all'estero, sebbene iscritti all'AIRE di un comune italiano) devono inviare la domanda per ottenere il riconoscimento del servizio svolto all’estero al Ministero della Salute:


Posta tradizionale
Ufficio destinatario: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF) - Ufficio 2 - Riconoscimento titoli delle professionalità sanitarie e delle lauree specialistiche e magistrali
Indirizzo destinatario: Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Consegna a mano
Indirizzo: Viale Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma

Per ulteriori informazioni: Link al sito del Ministero della Salute

B) Riconoscimento ai fini dell’accesso alle convenzioni con le aziende sanitarie per l’assistenza generica, specialistica e pediatrica
Art. 13 - DPR 31.7.1980 n. 618: “Ai medici italiani che verranno assunti da imprese italiane o straniere aventi sede o rappresentanza legale in Italia per prestare assistenza sanitaria generica o specialistica a lavoratori italiani all’estero è riconosciuto il servizio prestato ai fini dell’accesso alle convenzioni con le unità sanitarie locali per l’assistenza sanitaria generica, specialistica e pediatrica, a parità di servizi analoghi svolti in Italia, secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro della Sanità”.

Decreto Ministero della Sanità 01/9/1988, n. 430: “Riconoscimento dell’attività medica all’estero ai fini dell’accesso alle convenzioni con le unità sanitarie locali per l’assistenza generica, specialistica e pediatrica” scarica il DM >>.

  • Legge 11 agosto 2014, n. 125 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.” scarica la legge >>.
  • Legge 10 luglio 1960, n. 735 “Riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero” scarica la legge >>.


Accordo Collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale:
tra i titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie e l’indicazione del punteggio attribuito è previsto il: “q) servizio effettivo, svolto in paesi dell’Unione Europea, riconducibile all’attività di medico di assistenza primaria, della continuità assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale; servizio prestato ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125 e assistenza sanitaria prestata da medici italiani ai sensi del Decreto Ministeriale 1 settembre 1988, n. 430. Per ciascun mese complessivo: p. 0,20


Accordo Collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta:
tra i titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie e l’indicazione del punteggio attribuito è prevista: “e) attività di specialista pediatra svolta all’estero ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125; della Legge 10 luglio 1960, n. 735 e successive modificazioni, e del decreto ministeriale 1° settembre 1988, n. 430. Per ciascun mese complessivo: p. 0,10”


Per informazioni: cure.primarie@regione.veneto.it

 



Data ultimo aggiornamento: 19 maggio 2022