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Data ultimo aggiornamento: 30 settembre 2021

Usi Civici nel Veneto

L'uso civico è un diritto che spetta ai componenti di una collettività delimitata territorialmente di godere di terreni o beni immobili appartenenti alla collettività medesima (in modo indiviso) ovvero a terzi (privati).

Il diritto si esplica tramite l'esercizio di usi finalizzati a soddisfare i bisogni essenziali della collettività.

I diritti di godimento più diffusi riguardano l'esercizio del pascolo, del legnatico e dello stramatico (consistente nel diritto di raccogliere erba secca e foglie per la lettiera degli animali).

I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile.

Cenni storici

Storicamente nel Veneto, in particolare nel periodo della Repubblica di Venezia, le terre a gestione collettiva erano rappresentate dalle seguenti tre categorie di beni:

  • Beni comunali: destinati al pascolo e bosco, concessi in usufrutto gratuito ed esenti dal pagamento delle imposte;
  • Beni comuni: in pieno possesso delle singole comunità, assimilati alle proprietà private;
  • Beni di giurisdizione feudale: terre attribuite al principe, ai feudatari o a vescovi portatori di concessioni sovrane, godute in forma collettiva dalle popolazioni.

Tutti questi beni erano vincolati alla destinazione agro-silvo-pastorale, inalienabili, indivisibili, inusucapibili.

I cosiddetti beni comuni costituiscono in genere  le terre attribuibili oggi al regime regoliero, cioè di piena proprietà di collettività chiuse. Per collettività chiusa si intende un nucleo ristretto di soggetti corrispondenti ai discendenti dei fuochi famiglia originari, proprietari di beni collettivi indivisi. Le altre due categorie di beni, beni comunali e beni di giurisdizione feudale, sono invece beni classificabili come terre di uso civico in godimento di collettività aperte, costituite dall'insieme di tutti i componenti della comunità attualmente residente nel territorio.

 I demani collettivi, soggetti al regime giuridico degli usi civici, costituiscono in Regione Veneto un patrimonio agro-silvo-pastorale molto esteso, stimato complessivamente intorno ai 150.000 ettari. Numerosi sono ancora i Comuni nei quali devono essere accertate l'esistenza e la consistenza delle terre di uso civico. Spesso risulta complesso individuare con certezza quali terreni rientrino nelle suddette categorie di beni, e in particolare determinare l'esatta attribuzione all'una o all'altra categoria, a causa della difficoltà di reperire i relativi documenti storici.

Normativa nazionale

  • L. 16 giugno 1927, n. 1766
  • R.D. 26 febbraio 1928, n. 332
  • L. 17 aprile 1957, n. 278
  • L. 10 luglio 1930, n. 1078
  • L. 20 novembre 2017, n. 168

Sentenze e massime di rilievo

Sentenza n. 511 del 19-30 dicembre 1991

Estratto delle Sentenze n. 26, 27 e 28 del 10 maggio 2005 del Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Venezia promosso dal Ministero della Difesa contro la Regione e i comuni di Arsiero (VI), Cismon del Grappa (VI), Enego (VI) per l'annullamento dei provvedimenti di reintegra di beni di uso civico espropriato negli anni 60 dal Ministero della Difesa
 

Legge 16 giugno 1927 n. 1766


Con la Legge 16 giugno 1927, n. 1766 "Legge di riordinamento degli usi civici nel Regno", che ancora oggi costituisce la normativa fondamentale in materia di usi civici, si tentò di unificare istituti e procedimenti in materia di usi civici, ispirandosi sostanzialmente alla realtà meridionale ed alla legislazione in essa vigente, determinando soluzioni non sempre adeguate alle diverse realtà presenti nelle altre regioni italiane.

Gli istituti fondamentali della L. 1766/27, in sintesi, sono i seguenti:
  • accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico (viene eseguito tramite l'operato di periti demaniali che effettuano le dovute ricerche storiche, giuridiche e catastali);
  • liquidazione degli usi civici su terre private, di norma tramite scorporo (il compenso per la liquidazione consiste in una parte del fondo gravato da usi civici da assegnarsi al Comune per l'esercizio dei diritti da parte della collettività);
  • scioglimento delle promiscuità (diritti esercitati da più collettività sugli stessi beni);
  • legittimazioni di occupazioni arbitrarie di terre di uso civico in presenza del verificarsi delle condizioni previste dalla legge (migliorie, possesso decennale, non interruzione del demanio);
  • reintegra al demanio civico delle terre occupate nei casi in cui non avvenga la legittimazione;
  • assegnazione delle terre di uso civico alle due categorie previste dalla legge: a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo permanente; b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria;
  • divieto di alienazione o mutamento di destinazione dei terreni di cui alla categoria a) senza l'autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura (ora Regione);
  • quotizzazione dei terreni assegnati alla categoria b); tali terre sono destinate ad essere ripartite in quote, secondo un piano tecnico di sistemazione, tra le famiglie di coltivatori diretti del Comune o della frazione, con preferenza per quelle meno abbienti, dietro pagamento di un canone; è possibile l'affrancazione del canone che determina la privatizzazione della terra.
All'attuazione delle disposizioni della legge 1766/27 è previsto che provvedano i cosiddetti Commissari regionali per la liquidazione degli usi civici mediante l'esercizio delle relative funzioni amministrative e giurisdizionali. Essi vengono scelti tra i magistrati ordinari (ora sono nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura).

Le funzioni amministrative dei Commissari sono state in seguito trasferite alle Regioni, tramite il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
Le funzioni giurisdizionali dei Commissari riguardano sostanzialmente tutte le controversie che possano nascere circa l'esistenza, la natura ed estensione dei diritti di uso civico, e le contestazioni sulla qualitas soli.

Le decisioni del Commissario possono essere appellate avanti la Corte di Appello di Roma. Avverso la decisione della Corte di Appello è ammesso il ricorso in Cassazione.

Con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 è stato approvato il regolamento di attuazione della L. 1766/27 con il quale sono stati definiti nel dettaglio gli istituti previsti dalla legge sul riordinamento degli usi civici ed i relativi procedimenti.
 

Normativa regionale

A seguito del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative contemplate dalla legge nazionale sugli usi civici, la Regione del Veneto ha provveduto, con la L.R. 22 luglio 1994, n. 31, ad emanare specifiche "Norme in materia di usi civici", al fine di definire compiutamente i procedimenti relativi alle succitate funzioni amministrative.

Le finalità della L.R. 31/94 sono sostanzialmente le seguenti:
 
  • accertare l'esistenza e la consistenza delle terre di uso civico in tutto il territorio regionale;
  • recuperare le terre di uso civico ad una gestione attiva, valorizzando un ingente patrimonio agro-silvo-pastorale e riconoscendo il ruolo delle collettività interessate;
  • contribuire a promuovere lo sviluppo delle popolazioni titolari dei diritti di uso civico e ad incrementare le attività economiche nelle zone rurali;
  • riordinare i demani civici, risolvendo con adeguati strumenti giuridici le situazioni in cui l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale delle terre risulta irrimediabilmente compromessa;
  • potenziare la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio;
  • fornire informazioni necessarie ad una corretta pianificazione territoriale.

I principali procedimenti amministrativi normati dalla L.R. 31/94 riguardano: l'accertamento o la verifica della esistenza e consistenza delle terre di uso civico (art. 4), le reintegre (art. 4), le assegnazioni a categoria (art. 5), le autorizzazioni all'alienazione o al mutamento di terreni di uso civico (art. 8), le sclassificazioni (art.7).

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 6641 del 18.12.1995 sono state approvate le norme e le procedure di attuazione della L.R. 22.07.1994, n. 31 - artt. 4,7 e 8 (pubblicate sul BUR n. 29 del 19.03.1996).

- Art. 2 della L.R. 31/94 - Ambito di applicazione
- Art. 4 della L.R. 31/94 - Accertamento delle terre di uso civico
 
Questo articolo disciplina in sostanza le operazioni di riordinodelle terre di uso civico.Tutti i Comuni del Veneto devono provvedere alle operazioni di riordino delle terre di uso civico. Sono esclusi solo i Comuni per i quali è stata dichiarata l’inesistenza di terre civiche con Decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici o con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto.

I Comuni, per i quali non è stato espletato, ai sensi della L. 1766/27, il procedimento atto ad accertare l'esistenza di terre di uso civico appartenenti alle proprie collettività, devono promuovere le indagini storico-catastali per documentare l'esistenza o meno dei citati terreni. Tali operazioni vengono definite con il termine "accertamento".

I Comuni per i quali è stata accertata in passato l’esistenza e la relativa consistenza del demanio civico, ai sensi della L. 1766/27, mediante l’adozione di un Decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici o di altro provvedimento definitivo, devono procedere al riordino del proprio demanio civico verificando l’attuale consistenza delle terre civiche ed il loro effettivo stato di fatto. Tali operazioni vengono definite con il termine "verifica".

Le operazioni di "accertamento" o di "verifica" devono essere svolte da un perito esterno con specifica competenza in materia, proposto a norma di legge dal Comune interessato e nominato dall'Amministrazione regionale. Le verifiche possono anche essere svolte direttamente dall'Ufficio tecnico comunale.

Per perito esterno si intende un professionista abilitato all'esercizio di attività connesse alla materia, quali:
ricerche storiche d'archivio;
ricerche catastali;
ricerche giurisprudenziali (sentenze, ecc..);
operazioni cartografiche e plano-catastali;
stime di terreni agro-silvo-pastorali.

Le nomine dei periti sono disposte dalla Giunta Regionale su proposta dei Comuni. E’ prevista la concessione di contributi regionali ai Comuni per le spese relative all’incarico affidato alperito demaniale, fino al massimo del 75% degli importi ammissibili.

Mod. 1 - art. 4 - specifiche per istanza accertamento usi civici
Mod. 2 - art. 4 - istanza nomina perito e richiesta contributo per accertamento
Mod. 3 - art. 4 - specifiche per istanza verifica usi civici
Mod. 4 - art. 4 - specifiche per deliberazione dichiarativa di inesistenza terreni di uso civico

- Art. 7 della L.R. 31/94 - Sanatoria edilizia e sclassificazione
 
L'istituto della sclassificazione, previsto al comma 2 dell'art. 7, consente di "sdemanializzare" quei terreni di uso civico che hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi per effetto di occupazioni abusive o di utilizzazioni improprie ormai consolidate, con il conseguente passaggio di tali beni al regime giuridico patrimoniale. Detto istituto si applica pertanto a tutti quei terreni o zone in cui di fatto č impossibile ripristinare l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, quali ad esempio le aree ormai urbanizzate, le zone artigianali-industriali, strade, ecc..

Il provvedimento di sclassificazione ha una natura dichiarativa, che accerta la perdita delle caratteristiche che qualificavano i terreni come demanio collettivo, con conseguente esclusione della specifica ragione di nullità in caso di vendita stipulata in assenza di autorizzazione di cui all'art. 12 della L. 1766/27. Se la vendita fosse già avvenuta, resta esclusa la necessità di un rinnovo del contratto.

Nel caso in cui successivamente il Comune proceda alla vendita di terreni sclassificati, il prezzo ricavato dalla vendita dovrà essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività.

La sclassificazione viene disposta con deliberazione della Giunta Regionale su motivata istanza presentata dal Comune interessato, il quale delibera sentito il parere del Comitato frazionale se esistente.

E' uno strumento efficace per risolvere situazioni ormai compromesse in modo irreversibile, ma va usato con la dovuta attenzione, garantendo la tutela dei pubblici interessi e la partecipazione al procedimento delle collettività titolari dei diritti di uso civico, al fine di evitare ogni possibile arbitraria dismissione di terre collettive.
 
- Art. 8 della L.R. 31/94 - Autorizzazione all'alienazione e al mutamento di destinazione
 
Questo articolo prevede che in caso risulti necessario procedere a mutamenti di destinazione o alienazioni delle terre di uso civico, i Comuni interessati, sentiti i Comitati frazionali se costituiti, chiedono specifica autorizzazione alla Giunta Regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della L. 1766/27 e dell'art. 41 del R.D. 332/28.

Mod. 5 - art. 8 - istanza autorizzazione mutamento destinazione
Mod. 6 - art. 8 - istanza autorizzazione alienazione
Mod. 7 - art. 8 - istanza autorizzazione permuta
 
- I Comitati per l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali
(L. 17 aprile 1957, n. 278 e L.R. 31/94 art. 5 bis).
 

Delibere regionali

DGR 103/2010 'Direttive e procedure amministrative concernenti la verifica di congruità dei prezzi di alienazione e dei canoni di concessione dei terreni di uso civico, nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8 della L.R. 22.07.1994 n. 31.".
 

Situazione attuale degli usi civici accertati nel Veneto

Dati aggiornati al 31/07/2022
 
Sul totale dei 563 Comuni del Veneto, per n. 269 è stata accertata l'inesistenza di terreni di uso civico.

Per i rimanenti 294 Comuni la situazione relativa all'accertamento delle terre di uso civico è la seguente:
  • n. 69 Comuni per i quali sono state completate le operazioni di verifica e accertamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31/94;
  • n. 86 Comuni per i quali sono state attivate le operazioni di verifica o accertamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31/94;
  • n. 131 Comuni che non hanno ancora promosso le operazioni di verifica o accertamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31/94;
  • n. 8 Comuni per i quali è stato effettuato un aggiornamento catastale dei terreni elencati in Decreti Commissariali.

 
 
Le situazioni di dettaglio relativa ai 563 comuni è illustrata nel file c1102150_ComuniUso Civico.zip.


Usi civici e norme urbanistiche

Descrizione del tipo di vincolo

Facendo riferimento agli elementi di vincolo paesaggistico previsti dal D. Lgs 42/2004, a livello di PAT, PI e PTCP va esplicitato anche quello relativo alle "zone gravate da uso civico" di cui alla lettera h) dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004.

I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale; il diritto di esercizio degli usi civici č imprescrittibile.

I terreni di uso civico con destinazione attuale a bosco/pascolo possono subire cambiamenti di destinazione o essere venduti solo con il rilascio di una specifica autorizzazione regionale secondo le procedure previste dall'art. 8 della L.R. 31/94.

Nel caso la vendita avvenga tramite la permuta di terreni di uso civico con terreni patrimoniali, i terreni acquisiti in permuta dal Comune vengono assoggettati al regime giuridico degli usi civici ed entrano a far parte del demanio civico.

Eventuali contratti di alienazione di terreni di uso civico stipulati in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della L.R. 31/94 e all'art. 12 della L.1766/27 sono nulli.

Risulta pertanto necessario che il certificato di destinazione urbanistica riporti la presenza del vincolo di uso civico.
 

Dinamismo del vincolo


Il vincolo riguardante i terreni di uso civico assume degli elementi di dinamismo determinati da:
  1. avvenuta o meno conclusione del procedimento di accertamento dei terreni di uso civico nei vari Comuni del Veneto;
  2. alienazioni, permute, mutamenti di destinazione (ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/94) e conciliazioni (ai sensi dell'art. 29 della L. 1766/1927), a cui questi terreni possono essere soggetti.
Facendo riferimento al punto 1) tutti i Comuni del Veneto devono provvedere alle operazioni di riordino delle terre di uso civico secondo quanto previsto dell'art. 4 della Legge regionale 31/94. Sono esclusi solo i Comuni per i quali č stata dichiarata l'inesistenza di terre civiche con decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici (vedi L. 1766/1927).

I Comuni per i quali è stata accertata in passato l'esistenza e la relativa consistenza del demanio civico, ai sensi della L. 1766/27, mediante l'adozione di un decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici, devono procedere alla verifica e riordino del proprio demanio civico definendo l'attuale consistenza delle terre civiche ed il loro effettivo stato di fatto.

I Comuni, per i quali non č stato espletato, ai sensi della L. 1766/27, il procedimento atto ad accertare l'esistenza di terre di uso civico appartenenti alle proprie collettività, devono promuovere l'accertamento e il riordino tramite indagini storico-catastali per documentare l'esistenza o meno dei citati terreni.

La situazione aggiornata è illustrata nella tabella c1102150_ComuniUso Civico.zip

Facendo riferimento al punto 2), l'elenco dei terreni ad uso civico una volta accertati ed approvati con deliberazione di Giunta Regionale puň subire dei cambiamenti. Il vincolo di uso civico, infatti, non č un vincolo assoluto in quanto i terreni possono essere soggetti, previa autorizzazione regionale, ad alienazione, permuta, conciliazione o al mutamento di destinazione.
 

Individuazione e rappresentazione delle terre di uso civico


Attualmente l'individuazione dei terreni di uso civico viene determinata tramite i seguenti documenti:
  1. elenco catastale cartaceo per i Comuni dove sia presente un decreto emesso dal Commissario regionale per gli usi civici.
  2. elenco catastale cartaceo e file in foglio elettronico formato excel, e in alcuni casi rappresentazione cartografica su supporto cartaceo, per i Comuni dove è stato effettuato l'aggiornamento catastale del decreto commissariale.
  3. elenco catastale cartaceo, file con foglio elettronico in formato excel, rappresentazione cartografica su supporto cartaceo, per i Comuni dove è presente un provvedimento regionale di accertamento e verifica delle terre di uso civico di cui all'art. 4 della L.R. 31/94.
  4. elenco catastale con file in foglio elettronico formato excel dei terreni di uso civico di cui al punto 3 con elementi di aggiornamento per i terreni con provvedimenti di alienazione, permuta, mutamento di destinazione e conciliazione.
La documentazione di cui al punto 1 è costituita da un elenco con riportati gli elementi catastali essenziali (sezione, foglio, numero di mappale, superficie, rendita censuaria, qualità di coltura), accessori (nome del terreno e ubicazione), tipologia di esercizio dell'uso civico, categoria assegnata ai terreni e la superficie totale.

La documentazione di cui al punto 2 è costituita da un elenco di terreni individuati dagli elementi catastali essenziali ed accessori del decreto commissariale e un elenco dei terreni di uso civico individuato dai dati catastali aggiornati agli anni 2003 o 2005, a cui si affianca un campo note con le informazioni relative ai cambiamenti di natura catastale subiti dal mappale o riguardanti la specifica destinazione attuale del terreno.

La rappresentazione cartografica, limitata agli aggiornamenti dell'anno 2005, è costituita da carta catastale in scala 1:2000.

La documentazione di cui al punto 3 è costituita da elenchi catastali riportanti foglio, numero mappale, qualità di coltura, superficie, nonché in un campo note le informazioni relative alla destinazione attuale, variazioni catastali e frazionamenti del mappale, superficie parziale soggetta ad uso civico in caso di mappali non interamente soggetti ad uso civico, estremi dei provvedimenti regionali autorizzativi per mutamento di destinazione, alienazione, ed altre informazioni riguardanti presenza di promiscuità, terreni di uso civico appartenenti ad altro Comune, presenza di comitati frazionali e frazioni.

La rappresentazione cartografica è costituita da carta catastale in scala 1:2000, e catastale proiettato su CTR in scala 1:5000, o 1:10000.

La documentazione di cui al punto 4 è costituta dall'elenco catastale dei terreni di uso civico provenienti dai provvedimenti di accertamento e di verifica che viene aggiornato man mano intervengono autorizzazioni all'alienazione, mutamento di destinazione e conciliazione.

Per la rappresentazione cartografica dei terreni di uso civico negli strumenti urbanistici, vengono messi a disposizione:
  • scheda per la classe c1102171 Vincolo Destinazione Agro-Silvo-Pastorale - Usi Civici (L.R. 31/94)
  • tabella formato excel per la situazione dei procedimenti di riordino nei Comuni del Veneto e il tipo di documentazione inerente i terreni di uso civico c1102150_ComuniUso Civico.zip
  • tabella formato excel con l'elenco catastale dei terreni di uso civico approvati con provvedimento regionale, con elementi di aggiornamento per i terreni con provvedimenti di alienazione, permuta, mutamento di destinazione e conciliazione c1102160_TerreUso Civico.

Glossario

accertamento: procedimento con il quale, a seguito di operazioni di ricerche storiche, giuridiche e catastali, viene definita con provvedimento amministrativo o giurisdizionale l’esistenza e consistenza di terre assoggettate al regime giuridico degli usi civici.

alienazione: procedimento amministrativo riguardante la vendita o la permuta di beni di uso civico. Di norma i beni di uso civico sono inalienabili. L’alienazione dei beni di uso civico può essere conseguita, da parte dell’ente gestore delle terre, per le finalità agro-forestali richiamate dall’articolo 41 del regio decreto n. 332/1928 ovvero per altre finalità di interesse pubblico, solo previo il rilascio della relativa autorizzazione regionale di cui all’art. 8 della L.R. 31/94 e dell’art. 12 della L.1766/27. L’alienazione può riguardare solo le terre assegnate alla categoria di cui alla lettera a) dell’art. 11 della L. 1766/27 (terreni convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo). I contratti di alienazione stipulati in assenza di autorizzazione di cui all’art. 8 della LR 31/94 e art. 12 della L. 1766/27 sono nulli.

amministrazioni separate dei beni di uso civico: sono enti di gestione dei beni di uso civico appartenti in via esclusiva a collettività ristrette, di solito corrispondenti alle frazioni. L’elezione del relativo Comitato per l’Amministrazione separata è normata dalla L. 278/57, esso è costituito da cinque membri eletti tra i cittadini residenti nella frazione e iscritti nella lista elettorale . L’art. 5 bis della L.R. 31/94 attribuisce alle Amministrazioni separate dei beni di uso civico la personalità giuridica di diritto pubblico.

assegnazione a categoria: procedimento amministrativo con il quale le terre di uso civico, a seguito delle operazioni di accertamento, vengono assegnate ad una delle due seguenti categorie previste dall’art. 11 della L. 1766/27: a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo permanente; b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

conciliazione: procedimento con il quale, in sede amministrativa o giuridiziaria, ai sensi dell’art. 29 della L. 1766/27, possono venire risolte controversie riguardanti possessi di terre di uso civico conseguiti da parte di privati in base ad atti stipulati in assenza della prescritta autorizzazione.

demanio civico: insieme delle terre di uso civico appartenenti ad un determinata collettività individuata territorialmente la cui gestione è espletata dal Comune o dall’Amministrazione separata dei beni di uso civico.

inusucapibiltà: l’istituto dell’usucapione (acquisizione della proprietà di un bene attraverso il suo possesso continuato, fondato sulla buona fede) non è applicabile ai terreni di uso civico.

legittimazione di occupazioni: procedimento amministrativo con il quale in base all’art. 9 della L.1766/27 vengono regolarizzate delle occupazioni arbitrarie di terre di uso civico in presenza del verificarsi delle condizioni previste dalla legge (che l’occupatore abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie al fondo, che il possesso sia almeno decennale, che i terreni interessati non interrompano il demanio civico).

liquidazione di usi civici: procedimento amministrativo con il quale, ai sensi dell’art. 5 della L. 1766/27, vengono estinti i diritti di uso civico esercitati su terre private, tramite scorporo o corresponsione a favore del Comune di un canone annuo di natura enfiteutica. Di solito la liquidazione avviene tramite l’istituto dello scorporo, sistema in cui il compenso agli aventi diritto per la liquidazione degli usi consiste in una parte del fondo gravato da usi civici da assegnarsi al Comune per l'esercizio dei diritti da parte della collettività.

mutamento di destinazione: procedimento amministrativo riguardante l’attribuzione alle terre di uso civico di una destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale. Tale mutamento può essere conseguito, da parte dell’ente gestore delle terre, per le finalità agro-forestali richiamate dall’articolo 41 del regio decreto n. 332/1928 ovvero per altre finalità di interesse pubblico, solo previo il rilascio della relativa autorizzazione regionale di cui all’art. 8 della L.R. 31/94 e dell’art. 12 della L.1766/27. Il mutamento di destinazione può riguardare solo le terre assegnate alla categoria di cui alla lettera a) dell’art. 11 della L. 1766/27 (terreni convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo).

quotizzazione: le terre assegnate a categoria b) ai sensi dell’art. 1 della L. 1766/27 sono destinate ad essere ripartite in quote, secondo un piano tecnico di sistemazione, tra le famiglie di coltivatori diretti del Comune o della frazione, con preferenza per quelle meno abbienti, dietro pagamento di un canone; successivamente è possibile l'affrancazione del canone che determina la privatizzazione della terra.

reintegra: procedimento con il quale, in sede amministrativa o giudiziaria, ai sensi dell’art. 9 della L. 1766/27 e dell’art. 4 della L.R. 31/94, le terre di uso civico oggetto di occupazione abusive o senza valido titolo, vengono restituite alla collettività titolare e rientrano nel demanio civico.

sclassificazione: procedimento amministrativo che, su istanza dei Comuni o Amministrazioni separate interessate, consente, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 31/94, di "sdemanializzare" quei terreni di uso civico che hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi per effetto di occupazioni abusive o di utilizzazioni improprie ormai consolidate, con il conseguente passaggio di tali beni al regime giuridico patrimoniale. Detto istituto si applica pertanto a tutti quei terreni o zone in cui di fatto è impossibile ripristinare l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, quali ad esempio le aree ormai urbanizzate, le zone artigianali-industriali, strade, ecc..

scioglimento di promiscuità: procedimento con il quale, tramite un provvedimento amministrativo o giurisdizionale, vengono divisi i beni appartenenti indistintamente a due o più collettività affinché le stesse possano esercitare separatamente le une dalle altre i relativi diritti di godimento.

usi civici essenziali: riguardano l’esercizio dei diritti di suo civico per il soddisfacimento dei bisogni necessari alla vita delle persone.

usi civici utili: riguardano l’esercizio dei diritti di godimento dei terreni per ricavarne vantaggi economici (a scopo di industria e commercio) eccedenti rispetto al mero sostentamento personale e delle famiglie.

verifica demaniale: i Comuni per i quali in passato è stata accertata l'esistenza nel loro territorio di terre di uso civico, con provvedimenti del Commissario per la liquidazione degli usi civici, devono procedere, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 31/94, alle operazioni di verifica del suddetto demanio civico, al fine di effettuare il necessario riordino catastale e amministrativo.
 

Pubblicazioni

 


Il compendio Usi Civici e Regole in Regione del Veneto  (aggiornamento 2020) [file pdf 4 mb] intende trasmettere alcune informazioni di base in ambito legislativo inerenti il complesso argomento dei demani civici e delle proprietà collettive con particolare attenzione alla situazione esistente in Regione del Veneto.



Data ultimo aggiornamento: 20 novembre 2023