Somministrazione di alimenti e bevande

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è l'attività di vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto.

La materia della somministrazione di alimenti e bevande è attualmente disciplinata dalla Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 e s.m.i. "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.V.) del 25 settembre 2007, n. 84 e modificata in modo rilevante dalla legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.

La legge regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni statali in materia di tutela della concorrenza e dell'ordine pubblico, si propone di sviluppare ed innovare il settore degli esercizi di somministrazione ed incentivare forme di aggiornamento degli operatori del settore.
Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessaria la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, ovvero - esclusivamente nel caso di zona assoggettata a tutela dalla programmazione comunale per la sussistenza di motivi imperativi di interesse generale - l'autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.
 

Nel caso di zona assoggettata, la programmazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è definita dai comuni nel rispetto dei Criteri regionali di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Le segnalazioni certificate di inizio attività e le domande di autorizzazione sono presentate dal cittadino in possesso di specifici requisiti morali e professionali al SUAP competente per territorio, su apposita modulistica




 



Data ultimo aggiornamento: 27 ottobre 2022