Limiti dimensionali di un'impresa artigiana

 

Ai sensi della Legge regionale n. 34/2018, art. 6  un'impresa artigiana, per poter svolgere attività artigiana, deve rispettare particolari vincoli dimensionali in relazione all'attività svolta. Il personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, non deve superare i seguenti limiti:

  • • per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  • • per l'impresa che lavora in serie, purchè con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  • • per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura sono individuati dal decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 2001, n. 288;
  • • per l'impresa di trasporto un massimo di 8 dipendenti;
  • • per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma, nel conteggio:

  • • non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica (ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25), e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
  • • non sono computati i lavoratori a domicilio (di cui al D.lgs 15 giugno 2015, n.81), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
  • • sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorchè partecipanti all'impresa familiare (di cui all'articolo 230- bis del codice civile), che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
  • • sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
  • • non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
  • • sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.


Data ultimo aggiornamento: 23 settembre 2020