Impianti Distribuzione Carburanti

  

Rete Autostradale

La Regione del Veneto esercita competenze dirette in merito agli impianti autostradali (concessioni per l' installazione di nuovi impianti, autorizzazioni al potenziamento impianti esistenti, richieste di rinnovo concessioni già rilasciate o trasferimento della titolarità).

Rete Stradale

La Regione del Veneto esercita una funzione di programma ed indirizzo per quanto attiene alla rete degli impianti stradali di distribuzione carburanti, le cui autorizzazioni spettano ai Comuni.

 

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Rete autostradale

La struttura competente per il rilascio di concessioni per l'installazione di nuovi impianti autostradali di carburanti, di autorizzazione al potenziamento di quelli esistenti, di rinnovo delle concessioni già rilasciate, di trasferimento della titolarità delle stesse e le comunicazioni di modifiche non necessitanti di previa autorizzazione è la Regione del Veneto, Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese.

Dal 1 ottobre 2011 le domande, i relativi elaborati tecnici ed eventuali allegati devono essere presentati in modalità telematica esclusivamente al SUAP del Comune competente per territorio, ovvero al SUAP camerale territorialmente competente, qualora le relative funzioni risultino delegate ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".


Accedi alla sezione informativa dedicata allo Sportello Unico delle Attività Produttive

Di seguito viene riportata la normativa concernente i criteri regionali essenziali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti autostradali di distribuzione carburanti, aggiornata con deliberazione della Giunta regionale n. 1683 del 30 dicembre 2022, emanata in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e della legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, art. 53, relativa al conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali:

deliberazione della Giunta regionale n. 1683 del 30 dicembre 2022 "Disposizioni in materia di funzioni amministrative relative agli impianti autostradali di distribuzione di carburanti. Articolo 53, comma 2, legge regionale 13 aprile 2001, n. 11."

Allegato A) deliberazione della Giunta regionale n. 1683 del 30 dicembre 2022 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AGLI IMPIANTI AUTOSTRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI".

 

Nuova modulistica impianti autostradali

Con decreto direttoriale n. 36 del 27 gennaio 2023 è stata approvata  la modulistica in materia di funzioni amministrative concernenti gli impianti autostradali di distribuzione carburanti, in adeguamento alle nuove disposizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1683 del 30 dicembre 2022:
- A (istanza di concessione impianto), link al modulo .DOC;
- B (istanza di autorizzazione per aggiunta carburanti o trasferimento), link al modulo .DOC;
- C (comunicazione modifiche non soggette ad autorizzazione), link al modulo .DOC;
- D (certificazione di collaudo), link al modulo .DOC;
- E (comunicazione trasferimento di titolarità), link al modulo .DOC;
- F (istanza di rinnovo concessione), link al modulo .DOC;
- G (perizia giurata per rinnovo titolo abilitativo), link al modulo .DOC.

 

Normativa previgente

Deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2001 n. 2420 (BUR 16 ottobre 2001 - n. 94): Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 - art. 53 - Criteri regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti autostradali di carburante.

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004 n. 4394 (BUR 15 febbraio 2005 - n. 16): Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 - art. 53 - Criteri regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti autostradali di carburante. Modifiche alla DGR n. 2420 del 21 settembre 2001.

 
Aree di Servizio Autostradali aperte in caso di Sciopero

La regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante adottata ai sensi dell'articolo 2 bis della legge n. 146/1990 dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali con deliberazione n. 1/94 del 19 luglio 2001 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2001), prevede che in caso di astensione dal servizio dei soggetti deputati alla distribuzione di carburante debba essere garantita sulla rete autostradale l'apertura di un numero di aree di servizio tale da assicurare il servizio minimo di erogazione di carburante.

Ai sensi della predetta regolamentazione, spetta al Presidente della Giunta regionale, ai fini dell'adozione da parte del Prefetto degli eventuali provvedimenti di precettazione. procedere all'individuazione delle stazioni di servizio autostradali che devono rimanere aperte.

Di seguito i provvedimenti di individuazione delle Aree di Servizio che devono rimanere aperte in caso di siopero proclamato in ambito nazionale o regionale.

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Rete Stradale ed impianti ad uso privato

Tutte le istanze inerenti gli impianti da collocare o già presenti sulla rete stradale, gli impianti ad uso privato e per natanti sono presentate presso gli Sportelli Unici delle Attività Produttive competenti per territorio utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso la sezione informativa dedicata allo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Le domande, i relativi elaborati tecnici ed eventuali allegati devono essere presentati in modalità telematica esclusivamente al SUAP del Comune competente per territorio, ovvero al SUAP camerale territorialmente competente, qualora le relative funzioni risultino delegate ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Di seguito viene riportata la principale normativa inerente il settore della distribuzione di carburanti per autotrazione:

 

  • Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2005, n. 497 (BUR 4 marzo 2005, n. 25) - Criteri e direttive per l'individuazione, da parte dei comuni, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburanti (art. 4, comma 2, lett. a) l.r. 23 ottobre 2003, n. 23) nonchè norme tecniche di P.R.C. per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti.
  • Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2005, n. 977 (BUR 8 aprile 2005, n. 36) - Criteri regionali in materia di orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburanti.
    La deliberazione n. 977 del 2005 è stata successivamente modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 662 del 28 aprile 2015 con la quale si è provveduto all'abrogazione degli articoli 3 e 4 concernenti l'obbligo di turnazione dell'apertura infrasettimanale, festiva e notturna degli impianti stradali di distribuzione di carburanti.
  • Deliberazione della Giunta 18 marzo 2005, n. 978 (BUR 8 aprile 2005, n. 36) - Dimensionamento della rete stradale carburanti. Modifica art. 4, commi 2 e 3 della D.G.R. n. 1562 del 26 maggio 2004.
  • Nota n. 8774 del 15 dicembre 1999 - Criteri, requisiti e caratteristiche riferiti alle aree sulle quali possono essere installati i distributori stradali di carburante (art 2, comma 1 del D.L.gs.11 febbraio 1998, n. 32, modificato dall'art 1 del D.L.gs. 8 settembre 1999, n. 346 e dal D.L. 29 ottobre 1999, n. 383) - Intervento sostitutivo regionale.

Altra normativa regionale e pronunce giurisdizionali in materia:

  • Deliberazione della Giunta Regionale  10 dicembre 2004, n. 3964 (Bur 18 gennaio 2005, n. 5): Adozione delle modalità e dei criteri per la rimozione di serbatoi interrati presso gli impianti stradali di carburanti, compresi quelli ad uso privato, di cui alla DGR n. 1562 in data 26 maggio 2004 - L.R. 23/03, D. Lgs. 22/97, D.M. 471/99;

 

Monitoraggio della rete distributiva carburanti - pubblicazione report


In attuazione dell'art. 13 della L.R. 23/2003, la Regione effettua un monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva.

La Regione ha la possibilità di monitorare l'erogato dei singoli impianti sui dati forniti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonchè rilevare presso i comuni del territorio veneto i dati tecnici sulle condizioni di servizio ed eventuali modifiche intervenute agli stessi impianti.

Rete distributiva carburanti Anni 2011-2012-2013
Rete distributiva carburanti Anni 2014-2015
 



Data ultimo aggiornamento: 08 febbraio 2024