Imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia
La Regione del Veneto, tutela e promuove la denominazione d'origine delle imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia, come definita dall'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n.366, in quanto patrimonio della storia e della cultura secolare di Venezia.
L'art. 1 della legge 366/63 recita: "La laguna di Venezia è costituita dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (conca del Cavallino) alla foce del Brenta (conca di Brondolo) ed ę compreso fra il mare e la terraferma.
Essa è separata dal mare da una lingua naturale di terra fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui sono aperte tre bocche o porti, ed è limitata verso terraferma da una linea di confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati con numeri progressivi.
Tale linea delimita il territorio lagunare nel quale debbono essere osservate le norme e le prescrizioni contenute nella presente legge a salvaguardia della laguna."
Il marchio delle "Imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia", registrato e depositato presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno di Alicante al n. 002065860, è stato istituito e disciplinato dalla Legge Regionale , n. 1 del 1996.
Imbarcazioni tutelate
- SANDOLO;
- MASCARETA;
- S'CIOPON;
- PUPARIN;
- GONDOLA;
- TOPO;
- TOPA;
- SANPIEROTA;
- BATELA;
- CAORLINA;
- BATELON;
- PEATA;
- GONDOLINO;
- COFANO;
- BRAGOSSO;
- IMBARCAZIONI TIPO TAXI NELLE VARIE DIMENSIONI;
Tali imbarcazioni dovranno essere costruite sia rispettando le caratteristiche strutturali desumibili dal libro di G. Crovato, M. Crovato, L. Divari, "Barche della Laguna Veneta," Venezia 1980, sia utilizzando i materiali indicati per ognuna di esse nelle schede allegate al Regolamento d'uso e divise in quattro categorie:
- barche da lavoro e trasporto e pesca di stazza medio-grande;
- barche da lavoro e trasporto e pesca di stazza medio-piccola;
- barche tradizionali destinate esclusivamente alle attività agonistiche;
- imbarcazioni di tipo taxi.
L'uso del marchio ę consentito altresì per gli accessori indicati nell'allegato alla L.R. 16 gennaio 1996, n. 1, punto 2) costruiti con le forme e con i materiali tradizionali della Laguna di Venezia, di seguito riportati:
- ALBERI;
- TIMONI;
- ACCESSORI DELLA GONDOLA;
- REMI;
- FORCOLE.
Sono considerati complementi degli alberi gli apparati velici imbarcazioni "al terzo" realizzati con le tecniche e le colorazioni tradizionali.
Aziende concessionarie (elenco cantieri concessionari)
Solo le aziende concessionarie sono autorizzate all'utilizzo del marchio collettivo secondo le norme stabilite dal regolamento ed in modo conforme al manuale "Immagini e Norme d'uso" [file .pdf].
L'art. 14 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 - "Norme generali in materia di marchi regionali" - ha delegato alle Camere di Commercio territorialmente competenti la gestione dei marchi di cui la Regione del Veneto è titolare. Pertanto, il marchio delle imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia ę attualmente gestito dalla Camera di Commercio di Venezia.
Data ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2022